Art. 3.
(Abilitazione).

      1. Il diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche o definizioni affini, conseguito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, abilita all'esercizio della professione sanitaria di erborista.
      2. II corso di laurea finalizzato alla formazione del profilo di erborista di cui al comma 1 è istituito e attivato presso le facoltà di farmacia, prevedendo altresì il collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che disciplinano le relative modalità di attuazione.
      3. Il diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, il diploma conseguito presso le scuole dirette a fini speciali in erboristeria, istituite presso le facoltà di farmacia, il diploma universitario in tecniche erboristiche, istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, sono equiparati al diploma di laurea in scienze e tecnologie erboristiche e e definizioni affini.